In Ermangelung von hinlänglichen Angaben oder Einzelheiten in der Schiedsordnung über die im vorhergehenden Artikel bezeichneten Punkte sind, soweit notwendig, die Bestimmungen des Haager Abkommens vom 18. Oktober 190712 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle in Anwendung zu bringen.
In mancanza d’indicazioni o di schiarimenti sufficienti nel compromesso, relativamente ai punti indicati nell’articolo precedente, si applicheranno, nella misura necessaria, le disposizioni della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 190712 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
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