Die Arbeiten der Vergleichskommission sind nur öffentlich, insofern ein Beschluss der Kommission mit Zustimmung der Parteien dahin ergeht.
I lavori della Commissione di conciliazione non saranno pubblici che in virtù di una decisione presa dalla Commissione con il consenso delle parti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.