In Ermangelung einer vorherigen Vereinbarung bestimmt das Schiedsgericht, sobald es gebildet ist, die Frist, binnen deren ihm die beiden Parteien ihre Schriftsätze einreichen müssen.
Per facilitare il funzionamento della giustizia arbitrale, quando si tratti di controversie di natura tale da permettere una procedura sommaria, le Potenze contraenti stabiliscono le seguenti regole che saranno osservate in mancanza di stipulazioni differenti e, dato il caso, sotto riserva dell’applicazione delle disposizioni dei capitolo III che non siano contrarie.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.