Die Agenten und die Rechtsbeistände der Parteien sind befugt, beim Schiedsgericht mündlich alle Rechtsbehelfe vorzubringen, die sie zur Verteidigung ihrer Sache für nützlich halten.
Il Tribunale è libero di prendere in considerazione gli atti o i documenti nuovi sopra i quali gli agenti o i procuratori delle Parti richiamassero la sua attenzione.
In questo caso il Tribunale ha il diritto di richiedere la produzione di tali atti o documenti, salvo l’obbligo di darne conoscenza alla Parte contraria.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.