Abgesehen von besonderen Umständen tritt das Schiedsgericht erst nach dem Schlusse des Vorverfahrens zusammen.
La procedura arbitrale comprende di regola due fasi distinte: l’istruzione scritta e il dibattimento.
L’istruzione scritta consiste nella comunicazione, fatta dai rispettivi agenti ai membri del Tribunale e alla Parte contraria, delle memorie, contromemorie e, se occorre, delle repliche; le Parti vi aggiungono tutti gli allegati e i documenti invocati nella causa. Tale comunicazione avrà luogo, direttamente o per mezzo dell’Ufficio internazionale, nell’ordine e nei termini stabiliti dal compromesso.
I termini fissati dal compromesso possono essere prorogati di comune accordo dalle Parti o dal Tribunale, quando esso lo giudichi necessario per giungere ad una giusta decisione.
Il dibattimento consiste nello svolgimento orale delle ragioni delle Parti dinanzi al Tribunale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.