Wird ein Souverän oder ein sonstiges Staatsoberhaupt zum Schiedsrichter gewählt, so wird das Schiedsverfahren von ihm geregelt.
Nei casi previsti all’articolo precedente, il compromesso sarà stabilito da una Commissione composta di cinque membri designati nel modo previsto all’articolo 45 capoversi 3 a 6.
Il quinto membro è di diritto Presidente della Commissione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.