In den Fällen des vorstehenden Artikels erfolgt die Feststellung des Schiedsvertrages durch eine Kommission von fünf Mitgliedern, welche auf die im Artikel 45 Absätze 3–6 angegebene Weise bestimmt werden.
Das fünfte Mitglied ist von Rechts wegen Vorsitzender der Kommission.
Le Potenze che ricorrono all’arbitrato firmano un compromesso nel quale sono determinati l’oggetto della lite, il termine per la nomina degli arbitri, la forma, l’ordine e i termini entro i quali deve essere fatta la comunicazione prevista dall’articolo 63, e il totale della somma che ciascuna Parte dovrà depositare a titolo d’anticipazione per le spese.
Il compromesso determina parimente, se sia il caso, il modo di nomina degli arbitri, i poteri speciali eventuali del Tribunale, la sua sede, la lingua che adoprerà e quelle di cui autorizzerà l’uso davanti ad esso, e, in generale, tutte le condizioni convenute dalle Parti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.