Der ständige Schiedshof ist für alle Schiedsfälle zuständig, sofern nicht zwischen den Parteien über die Einsetzung eines besonderen Schiedsgerichtes Einverständnis besteht.
Indipendentemente dai Trattati generali o particolari che stipulano presentemente l’obbligo di ricorrere all’arbitrato per le Potenze contraenti, queste Potenze si riservano di concludere dei nuovi accordi, generali o particolari, per estendere l’arbitrato obbligatorio a tutti i casi che Esse giudicheranno possibile di sottoporgli.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.