1. Der Schweizerische Bundesrat gewährleistet der Bank die ihr als internationale Organisation zustehende Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit.
2. Insbesondere erkennt er der Bank sowie deren Mitgliedsinstitutionen in ihren Beziehungen zu ihr die uneingeschränkte Versammlungsfreiheit, einschliesslich der Rede- und Beschlussfreiheit, zu.
1. Il Consiglio federale svizzero garantisce alla Banca l’indipendenza e la libertà di azione che le competono nella sua qualità di organizzazione internazionale.
2. Esso riconosce in particolare alla Banca, nonché alle istituzioni che ne sono membri, nei loro rapporti con la medesima, una libertà di riunione assoluta, comportante libertà di discussione e di decisione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.