1. Der Schweizerische Bundesrat garantiert dem Beratungszentrum die ihm als zwischenstaatliche Organisation zustehende Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit.
2. Er gewährt dem Beratungszentrum sowie dessen Mitgliedern in ihren Beziehungen zu ihm die uneingeschränkte Versammlungsfreiheit, einschliesslich der Rede-, Beschluss- und Publikationsfreiheit, auf dem Hoheitsgebiet der Schweiz.
1. Il Consiglio federale svizzero garantisce al Centro di consulenza l’indipendenza e la libertà d’azione che gli appartengono in quanto organizzazione intergovernativa.
2. Il Consiglio federale svizzero riconosce al Centro di consulenza, nonché agli Stati membri nei loro rapporti con il Centro medesimo, una libertà di riunione assoluta sul territorio svizzero, che comporta la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.