Die Bestimmungen dieses Abkommens werden durch die Vollzugsvereinbarung8 ergänzt.
Le disposizioni del presente accordo sono completate dalla convenzione di esecuzione8.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.