0.192.120.282 Abkommen vom 11. März 1946 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Internationalen Arbeitsorganisation (I.A.O.) zur Festlegung des rechtlichen Statuts dieser Organisation in der Schweiz
0.192.120.282 Accordo dell'11 marzo 1946 tra il Consiglio federale svizzero e l'Organizzazione internazionale del lavoro per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera
Art. 12 Dienstlicher Verkehr
Die Internationale Arbeitsorganisation geniesst für ihre amtlichen Mitteilungen eine mindestens ebenso günstige Behandlung wie die diplomatischen Missionen in der Schweiz:
- a.
- in bezug auf alle Vorrechte für Verbindungs‑ und Verkehrsmittel;
- b.
- in bezug auf Post‑, Telegramm‑, Radio‑Telegramm‑, Telefon‑, Radio-Telefon‑, Telefototarife, usw.
Art. 12 Comunicazioni ufficiali
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello concesso alle missioni diplomatiche in Svizzera:
- a.
- per qualsiasi precedenza nelle comunicazioni e nei mezzi di trasporto;
- b.
- per le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoni che, radiotelefoniche, telefotografiche, ecc.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.