(1) Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen jederzeit durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation kündigen.
(2) Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt.
(1) Ogni Parte può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione per il tramite di una notificazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
(2) La denuncia è effettiva a contare dal primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.