1) Die Vertreter der Vertragsparteien des Protokolls und die Vertreter der Sitzpartei geniessen bei der Wahrnehmung ihrer amtlichen Aufgaben und während ihrer Reisen nach oder von dem Tagungsort folgende Vorrechte und Immunitäten:
2) Absatz 1 gilt nicht für die Beziehungen zwischen einer Vertragspartei des Protokolls und ihren Vertretern. Ausserdem gilt Absatz 1 Buchstaben a, d, e und f nicht für die Beziehungen zwischen einer Vertragspartei des Protokolls und ihren eigenen Staatsangehörigen oder Personen mit ständigem Aufenthalt in ihrem Hoheitsgebiet.
1) I rappresentanti delle Parti al Protocollo e i rappresentanti della Parte ospitante la sede dell’Organizzazione beneficeranno, nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi verso e dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunità:
2) Le disposizioni del paragrafo 1) non si applicheranno ai rapporti tra una parte al Protocollo e i suoi rappresentanti. Inoltre, le disposizioni delle lettere a), d), e) e f) del paragrafo 1 non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e i suoi cittadini o residenti permanenti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.