1) Dieses Protokoll tritt am dreissigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem zehn Vertragsparteien des Übereinkommens die Erfordernisse des Artikels 18 Absatz 2 erfüllt haben.
2) Dieses Protokoll tritt ausser Kraft, wenn das Übereinkommen ausser Kraft tritt.
1) Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui dieci Parti alla Convenzione avranno adempiuto i requisiti del paragrafo 2 dell’articolo 18.
2) Il presente Protocollo non avrà più validità qualora la Convenzione cessi di essere in vigore.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.