Der Direktor der Organisation notifiziert den Vertragsparteien des Protokolls wenigstens einmal im Jahr Namen und Staatsangehörigkeit der Mitglieder des Personals und der Sachverständigen, auf welche die Artikel 7, 8 und 11 Anwendung finden.
Il Direttore generale dell’Organizzazione dovrà, almeno una volta all’anno, notificare alle Parti al Protocollo, i nomi e le nazionalità dei membri dei personale e degli esperti ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 11.
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