1. Dieses Protokoll tritt am dreissigsten Tag nach Hinterlegung der zwölften RatifikationsAnnahme‑, Genehmigungs‑ oder Beitrittsurkunde in Kraft.
2. Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach Hinterlegung der zwölften Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs‑ oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm beitritt, tritt es am dreissigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs‑ oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft.
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno. successivo alla data di deposito del dodicesimo strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno, accetteranno, approveranno il presente Protocollo, o vi aderiranno dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, ad opera di questo Stato, del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.