Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi

0.192.110.942.9 Protokoll vom 11. Oktober 1973 über die Vorrechte und Immunitäten des europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage

0.192.110.942.9 Protocollo dell'11 ottobre 1973 sui privilegi e sulle immunità del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine

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Art. 10

1.  Das Zentrum geniesst bei der Übermittlung der im Rahmen seiner amtlichen Tätigkeit anfallenden Daten im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaates eine ebenso günstige Behandlung, wie sie dieser Staat seinem innerstaatlichen Wetterdienst gewährt, wobei seine internationalen Verpflichtungen auf dem Gebiet des Fermeldewesens zu berücksichtigen sind.

2.  Im amtlichen Nachrichtenverkehr und bei der Übermittlung aller seiner Schriftstücke geniesst das Zentrum eine ebenso günstige Behandlung, wie sie jeder Mitgliedstaat anderen internationalen Organisationen gewährt, wobei seine internationalen Verpflichtungen auf dem Gebiet des Fernmeldewesens zu berücksichtigen sind.

3.  Der amtliche Nachrichtenverkehr des Zentrums, gleichviel mit welchem Nachrichtenmittel, unterliegt nicht der Zensur.

Art. 10

1.  Per la trasmissione dei dati nel quadro delle sue attività ufficiali, il Centro beneficia, sul territorio di ciascuno Stato membro, di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da quest’ultimo al proprio servizio meteorologico nazionale, tenuto conto degli impegni internazionali di detto Stato nel settore delle telecomunicazioni.

2.  Per le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, il Centro beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da ciascuno Stato membro alle altre organizzazioni internazionali, tenuto conto degli impegni internazionali di tale Stato nel settore delle telecomunicazioni.

3.  Nessuna censura può essere esercitata nei confronti delle comunicazioni ufficiali del Centro, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.