Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet der Ausdruck «Richter» sowohl die nach Artikel 22 der Konvention gewählten Richter als auch jeden nach Artikel 27 Absatz 2 der Konvention von einem beteiligten Staat bestellten Richter ad hoc.
Ai fini dell’applicazione del presente Protocollo, il termine «giudici» designa indifferentemente i giudici eletti secondo l’articolo 22 della Convenzione e ogni giudice ad hoc designato da uno Stato interessato in virtù dell’articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.