Die Reisen der Vertreter der Beratenden Versammlung und ihrer Stellvertreter zum Tagungsort der Versammlung und zurück dürfen durch keinerlei Verwaltungs‑ oder andere Beschränkungen behindert werden.
Den Vertretern und ihren Stellvertretern werden hinsichtlich der Zoll‑ und Devisenkontrolle gewährt:
Nessuna restrizione amministrativa o d’altra natura può essere apportata al libero spostamento dei rappresentanti dell’Assemblea Consultiva, e dei loro supplenti, che si recano al luogo d’adunanza della stessa o ne tornano.
I rappresentanti e i loro supplenti ricevono in materia doganale e di controllo dei cambi:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.