1. Dieses Protokoll tritt dreissig Tage nach Hinterlegung von zweiundzwanzig Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
2. Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm beitritt, tritt es am dreissigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft.
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o vi aderisce dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.