1. Dieses Übereinkommen tritt dreissig Tage nach Hinterlegung von zweiundzwanzig Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
2. Für jeden Staat, der das Übereinkommen nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt oder genehmigt oder ihm beitritt, tritt sie am dreissigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore 30 giorni dopo la data in cui saranno stati depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 22 strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per tutti gli Stati che abbiano ratificato, accettato o approvato la Convenzione o che vi avranno aderito dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.