1. Dieses Protokoll tritt an demselben Tag wie das Übereinkommen oder aber am dreissigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, an dem die zweite Ratifikations‑ oder Beitrittsurkunde zu dem Protokoll beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt worden ist, je nachdem, welcher Tag später liegt.
2. Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach seinem gemäss Absatz 1 erfolgten Inkrafttreten ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreissigsten Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
1. Il presente Protocollo entra in vigore lo stesso giorno dell’entrata in vigore della Convenzione o il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del secondo strumento di ratifica del Protocollo o d’adesione a detto Protocollo, se questa seconda data è più lontana.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificano il presente Protocollo o vi aderiscono dopo l’entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del proprio strumento di ratifica o di adesione.
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