Stirbt ein Konsularbeamter, ohne an seinem Platze einen bezeichneten Stellvertreter zu hinterlassen, so wird die Ortsbehörde sofort, im Beisein eines Konsularagenten einer befreundeten Nation und zweier Angehöriger des Landes des verstorbenen Konsuls, oder, in Ermangelung der letztern, zweier angesehener Persönlichkeiten des Ortes, zur Versiegelung des Archives schreiten.
Hierüber ist ein Protokoll in zwei Doppeln aufzunehmen und das eine Exemplar dem Generalkonsul der Nation des Verstorbenen, oder in Ermangelung eines solchen dem nächsten Konsularbeamten zu übermitteln.
Zur Übergabe des Archivs an den neuen Konsularbeamten wird die Entsiegelung im Beisein der Ortsbehörde und der noch am Orte anwesenden, früher bei der Versiegelung zugegen gewesenen Personen stattfinden.
Nel caso che un funzionario consolare cessi di vivere senza lasciare in suo luogo un sostituto nominato, l’autorità locale, colla presenza di un agente consolare di una nazione amica e di due attinenti del paese del console o, in difetto di questi ultimi, di due ragguardevoli personalità del luogo, procederà immediatamente a porre i sigilli all’archivio.
Di questa operazione sarà steso processo verbale in due copie di cui l’una sarà trasmessa al console generale della nazione del defunto, oppure, in difetto del console generale, al funzionario consolare più vicino.
La levata dei sigilli per la consegna dell’archivio al nuovo funzionario consolare si farà colla presenza dell’autorità locale e delle persone che hanno assistito all’apposizione dei detti sigilli e che si trovano ancora presenti nel luogo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.