(1) Die Vertragsparteien genehmigen diese Vereinbarung nach ihren jeweiligen internen Verfahren. Sie notifizieren einander den Abschluss dieser Verfahren.
(2) Diese Vereinbarung tritt am ersten Tag des ersten Monats nach dem Tag der letzten Notifizierung gemäss Absatz 1 in Kraft.
1. Le Parti contraenti approvano il presente Accordo secondo le rispettive procedure interne. Esse si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell’ultima notifica di cui al paragrafo 1.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.