(1) Nella misura in cui per l’esecuzione del presente accordo sono registrati o trasmessi dati personali, questi ultimi possono concernere esclusivamente informazioni riguardo a:
- 1.
- dati personali delle persone transitanti (cognome, nome, se del caso cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente),
- 2.
- dati sui documenti di viaggio (tipo, numero, durata di validità, data, autorità e luogo di rilascio, ecc.),
- 3.
- su richiesta di una Parte contraente, altri dati necessari all’identificazione della persona in questione.
(2) Nella misura in cui in base al presente accordo vengono trasmessi dati personali in conformità al diritto nazionale, le seguenti disposizioni si applicano quale complemento, in osservanza della legislazione vigente per ciascuna Parte contraente:
- 1.
- I dati personali comunicati al destinatario possono essere trattati soltanto allo scopo indicato e alle condizioni fissate dall’autorità mittente.
- 2.
- Il destinatario informa l’autorità mittente, su richiesta, in merito all’utilizzazione dei dati trasmessi e dei risultati così ottenuti.
- 3.
- I dati personali vanno trasmessi esclusivamente ai servizi competenti. Una trasmissione successiva ad altri servizi può essere fatta soltanto previa approvazione del servizio mittente.
- 4.
- Il servizio mittente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere come anche della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. A questo proposito, deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il diritto nazionale applicabile. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il mittente deve avvertire immediatamente il destinatario. Quest’ultimo è obbligato a procedere alla rettificazione o alla distruzione dei dati in questione.
- 5.
- I servizi mittenti e destinatari sono obbligati a documentare la trasmissione e la ricezione di dati personali.
- 6.
- I servizi mittenti e destinatari sono obbligati a proteggere efficacemente i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata.
- 7.
- La persona interessata, su richiesta, deve essere informata sui suoi dati personali trasmessi e sull’utilizzazione prevista. L’obbligo d’informare non sussiste se risulta che l’interesse pubblico a non comunicare informazioni è preponderante rispetto all’interesse della persona in questione ad essere informata. Per il rimanente, il diritto della persona interessata a ricevere informazioni sui dati che la concernono personalmente si basa sul diritto nazionale della Parte contraente sul cui territorio nazionale è stata chiesta l’informazione.
- 8.
- Nella misura in cui il diritto nazionale applicabile agli organi mittenti preveda, in merito ai dati personali trasmessi, speciali termini di cancellazione, il servizio mittente lo comunica al destinatario. Indipendentemente da questi termini, i dati personali trasmessi devono essere cancellati non appena non sono più necessari per lo scopo per cui sono stati comunicati.