(1) Daten in Asylangelegenheiten im Sinne dieses Abkommens sind Daten von Asylwerbern, die nicht die österreichische, schweizerische oder liechtensteinische Staatsangehörigkeit besitzen.
(2) Asylwerber im Sinne des Absatzes 1 sind Personen, die einen Antrag zur Anerkennung des Flüchtlingsstatus gestellt haben bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens oder dessen Einstellung.
(1) Ai sensi del presente Accordo sono dati in materia d’asilo i dati relativi a richiedenti l’asilo che non siano cittadini austriaci, svizzeri o del Liechtenstein.
(2) Ai sensi del paragrafo 1 per richiedenti l’asilo s’intendono le persone che hanno presentato una domanda per ottenere il riconoscimento dello statuto di rifugiato fino a conclusione definitiva della procedura o alla sua sospensione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.