1. Bis zum Übergang der Verantwortung wird der Reiseausweis durch den Erststaat verlängert oder erneuert.
2. Der Flüchtling muss den Zweitstaat nicht verlassen, um die Verlängerung oder Erneuerung seines Reiseausweises zu erlangen, und er kann sich zu diesem Zweck an die diplomatischen Missionen oder konsularischen Posten des Erststaates wenden.
1. Fino alla data del trasferimento della responsabilità, il documento di viaggio verrà prorogato o rinnovato dal primo Stato.
2. Al rifugiato non verrà richiesto di lasciare il secondo Stato per ottenere la proroga o il rinnovo del suo documento di viaggio ed egli potrà per questo scopo rivolgersi alle missioni diplomatiche o ai consolati del primo Stato.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.