Mit Bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums, insbesondere von Erfindungen, technischen Plänen, Modellen, Fabrikmarken, Handelsfirmen und den Schutz von Werken der Literatur, Kunst und Wissenschaft geniessen Flüchtlinge im Wohnsitzstaat den Schutz, der den eigenen Staatsangehörigen gewährt wird. Im Gebiet eines andern vertragsschliessenden Staates geniesst der Flüchtling den Schutz, der dort Staatsangehörigen des Landes gewährt wird, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, e in materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ciascun rifugiato fruisce nello Stato in cui ha la sua residenza abituale, della protezione che è concessa ai cittadini di detto paese. Nel territorio di uno qualsiasi degli altri Stati Contraenti, egli fruisce della protezione che è concessa in detto territorio ai cittadini dello Stato in cui ha la sua residenza abituale.
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