1. I dati personali vengono comunicati soltanto se necessario per l’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti. Per la comunicazione, il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico, le autorità competenti delle Parti contraenti si attengono alla legislazione nazionale in materia.
2. Si applicano inoltre i seguenti principi:
- (a)
- i dati personali devono essere trattati in modo corretto e lecito;
- (b)
- i dati personali devono essere rilevati al fine specifico, esplicito e legittimo di applicare il presente Accordo e non devono subire ulteriori trattamenti incompatibili con tale fine da parte né dell’autorità che li comunica né da quella che li riceve;
- (c)
- i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o ulteriormente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:
- (i)
- gli estremi della persona da riammettere e, se del caso, dei suoi familiari (ad es. cognome, nome, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),
- (ii)
- la carta d’identità, il passaporto o la patente di guida e altri documenti di legittimazione o di viaggio (tipo, numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio),
- (iii)
- scali e itinerari,
- (iv)
- altre informazioni necessarie per identificare la persona da riammettere o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo;
- (d)
- i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
- (e)
- i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o ulteriormente trattati;
- (f)
- sia l’autorità che comunica i dati personali sia quella che li riceve adottano tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti, esatti o eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte contraente della rettifica, della cancellazione o del blocco di tali dati;
- (g)
- su istanza, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro impiego e dei risultati ottenuti. Su istanza, l’interessato è informato in merito alla trasmissione e all’uso previsto di dati che lo riguardano;
- (h)
- i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;
- (i)
- l’autorità che comunica i dati personali e quella che li riceve sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Esse proteggono i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. Le corrispondenti autorità delle Parti contraenti provvedono a controllare il trattamento e l’utilizzo dei dati in base alle rispettive legislazioni nazionali.