Dieses Abkommen entbindet die Angehörigen der einen Vertragspartei nicht von der Verpflichtung, hinsichtlich der Einreise und während des Aufenthalts im Gebiet der anderen Vertragspartei, die dort geltenden Gesetze und anderen Rechtsvorschriften einzuhalten.
Il presente Accordo non esonera i cittadini di una delle due Parti contraenti dall’obbligo di conformarsi alle leggi vigenti sul territorio dell’altra Parte contraente relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in tale Paese.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.