Der Zeitpunkt und die Modalitäten der Durchbeförderung (Flugnummer, Abflugs- und Ankunftszeit, Personalien allfälliger Begleitpersonen) werden direkt zwischen den zuständigen Behörden der Vertragsparteien vereinbart.
L’ora e le modalità di transito (numero di volo, ora di partenza e di arrivo, particolari relativi ad eventuali accompagnatori) devono essere convenute direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.