Die ersuchte Vertragspartei hat ihren Entscheid der ersuchenden Vertragspartei umgehend mitzuteilen, spätestens aber innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang des Gesuchs. Die Ablehnung des eingereichten Gesuchs ist schriftlich zu begründen.
La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di riammissione quanto prima, in ogni caso entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. In caso di rifiuto della domanda, la Parte contraente motiva la sua decisione per scritto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.