Die Rückübernahme der im Gesuch genannten Person erfolgt erst, nachdem die ersuchte Vertragspartei ihre Zustimmung gegeben hat.
Si procede alla riammissione della persona oggetto della domanda soltanto dopo che la Parte contraente richiesta vi ha acconsentito.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.