Das Gesuch um Rückübernahme eines Staatsangehörigen wird den zuständigen Behörden der ersuchten Vertragspartei direkt per Telefax oder auf dem Schriftweg übermittelt.
La domanda di riammissione di un cittadino del proprio Stato deve essere trasmessa direttamente per fax o presentata per scritto alle autorità competenti della Parte contraente richiesta.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.