Die Schweizerische Eidgenossenschaft
und
die Republik Serbien
(nachstehend Vertragsparteien genannt),
in dem Wunsch
in dem Bewusstsein
in der Erkenntnis
in der Erkenntnis, dass eine solche Erleichterung nicht zu illegaler Migration führen darf und unter besonderer Beachtung des Sicherheits- und Rückübernahmeaspekts;
unter Berücksichtigung des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands, unterzeichnet am 26. Oktober 20041;
unter Berücksichtigung des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Serbien über die Erleichterung der Visaerteilung, unterzeichnet am 18. September 2007;
sind wie folgt übereingekommen:
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica di Serbia
desiderose, come primo passo concreto verso l’abolizione del visto, di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini della Repubblica di Serbia;
consapevoli che tutti i cittadini della Confederazione Svizzera sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano in Repubblica di Serbia per un periodo non superiore a 90 giorni o transitano per il suo territorio;
riconoscendo che se la Repubblica di Serbia reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini della Confederazione Svizzera, a questi si applicheranno automaticamente per reciprocità le medesime facilitazioni concesse dal presente Accordo ai cittadini della Repubblica di Serbia;
riconoscendo che la facilitazione in materia di visti non deve agevolare l’immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;
tenendo conto dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen firmato il 26 ottobre 20042;
tenendo conto dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia di facilitazione del rilascio dei visti firmato il 18 settembre 2007,
hanno convenuto quanto segue:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.