Die ersuchende Vertragspartei nimmt ohne andere als die in diesem Abkommen festgelegten Formalitäten jede in Artikel 3 genannte Person wieder in ihr Hoheitsgebiet zurück, wenn eine Nachprüfung ergibt, dass sie zum Zeitpunkt der Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei die Voraussetzungen nach Artikel 3 nicht erfüllte.
La Parte contraente richiedente riammette sul suo territorio senza altre formalità che non siano fissate nel presente Accordo ogni persona menzionata nell’articolo 3 se da accertamenti posteriori risulta che al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente essa non adempiva le condizioni di cui nell’articolo 3.
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