Die im Rahmen des in Artikel 8 Absatz 1 bestimmten Kontingents erteilten befristeten Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen werden unabhängig von der Arbeitsmarktlage des Gastlandes erteilt.
I permessi di dimora e di lavoro, accordati per un periodo limitato e stabiliti entro i limiti del contingente fissato nell’articolo 8 capoverso 1, sono rilasciati indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.