Die in Artikel 1 und 2 vorgesehenen Mitteilungen3 haben zu enthalten: Die Anstalt, in welche der Geisteskranke aufgenommen worden ist bzw. aus welcher er entlassen wurde; das Datum seiner Internierung oder seiner Entlassung; den Namen und Vornamen des Geisteskranken; seinen Beruf; das Datum und den Ort seiner Geburt; den Ort, wo er vor seiner Unterbringung gewohnt hat; wenn möglich den sowie den Wohnort seiner Eltern oder, sofern diese gestorben sind, seiner nächsten Verwandten; und, im Falle die geisteskranke Person verheiratet ist, die Namen sowie den Wohnort des Ehemannes bzw. der Ehefrau.
3 Gemäss Beschluss des BR vom 30. April 1909 haben die Kantone diese Mitteilungen an das EJPD, Bern, zu richten.
Le notificazioni previste agli articoli 1 e 23 dovranno menzionare: l’istituto nel quale l’alienato è stato internato o dal quale è uscito; la data del suo internamento o del suo rilascio; il cognome e il nome dell’alienato; la sua professione, la data e il luogo della sua nascita; il luogo ove era domiciliato prima dell’internamento; se possibile i nomi e il domicilio dei suoi genitori, o se sono morti, dei suoi più prossimi parenti, e se l’alienato è maritato o ammogliato, il nome e il domicilio del suo congiunto.
In fede di che, il Consiglio federale svizzero ha firmato la presente dichiarazione, la quale sarà scambiata contro una dichiarazione conforme del Governo di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi.
Berna, 25 marzo 1909. | La Haye, il 17 aprile 1909. |
In nome | Il Ministro |
del Consiglio federale svizzero: | degli Affari Esteri |
Il Presidente della Confederazione, | di Sua Maestà |
la Regina dei Paesi Bassi: | |
Deucher | R. de Marees van Swinderen |
Il Cancelliere della Confederazione, | |
Ringier |
3 Conformemente alla risoluzione del Consiglio federale del 30 apr. 1909, i Cantoni devono inviare queste notificazioni al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.