(1) Die Angaben, die das Rückübernahmegesuch enthalten muss, sowie die Modalitäten für die Übermittlung des Gesuchs sind im Durchführungsprotokoll aufgeführt.
(2) Die bei der Rückübernahme für den Transport der betroffenen Person zur Grenze der ersuchten Vertragspartei anfallenden Kosten werden von der ersuchenden Vertragspartei übernommen.
(1) Le indicazioni che devono essere contenute nella domanda di riammissione come anche le modalità per la trasmissione della domanda sono riportate nel Protocollo d’applicazione.
(2) I costi causati dalla riammissione per il trasporto della persona in questione fino alla frontiera della Parte contraente richiesta vengono assunti dalla Parte contraente richiedente.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.