Jede Forderung, die nicht gemäss Ziffer 1 des Paragraphen 1 beim Kommissar angemeldet oder, wenn er sie nicht anerkannt hat, gemäss Paragraph 2 dem Gerichtshof überwiesen worden ist, gilt als endgültig erloschen.
Ogni reclamo che non sarà stato notificato al Commissario conformemente al paragrafo primo numero 1°, o che, non essendo stato ammesso da lui, non sarà stato sottoposto al Tribunale in conformità al paragrafo 2, sarà considerato come definitivamente estinto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.