1. Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l’applicazione del presente Accordo, le informazioni devono essere raccolte, trattate e protette conformemente alle leggi nazionali e internazionali. In particolare vanno rispettati i seguenti principi:
- (a)
- lo Stato richiesto utilizza i dati trasmessi unicamente agli scopi previsti dal presente Accordo e alle condizioni stabilite dallo Stato richiedente;
- (b)
- su istanza, lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente in merito all’uso previsto dei dati trasmessi;
- (c)
- soltanto le autorità competenti responsabili per l’applicazione del presente Accordo possono ricevere e usare i dati personali trasmessi. L’ulteriore comunicazione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione scritta dello Stato richiedente;
- (d)
- lo Stato che trasmette i dati si accerta della loro esattezza, nonché della loro necessità e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. A tale scopo deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, lo Stato richiesto deve esserne immediatamente informato e rettificare o distruggere i dati in questione;
- (e)
- su richiesta, l’interessato va informato, conformemente alle leggi nazionali dello Stato a cui è stata richiesta l’informazione, in merito alla trasmissione di dati che lo riguardano e all’uso previsto;
- (f)
- i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui sono stati comunicati. Ognuno dei due Stati incarica un organo indipendente adeguato di controllare il trattamento e l’uso di questi dati;
- (g)
- ognuno dei due Stati protegge i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e contro la comunicazione non autorizzata e registra per scritto il trasferimento e la ricezione dei dati personali.
2. I dati personali da trasmettere nell’ambito della riammissione di persone possono riguardare soltanto quanto segue:
- (a)
- generalità della persona da riammettere e, se necessario, dei familiari (p. es. nome, cognome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, alias, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale ed eventualmente precedente);
- (b)
- carta d’identità, passaporto, altri documenti d’identità o di viaggio (numero, scadenza, data di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio, ecc.);
- (c)
- altre informazioni, quali impronte digitali e fotografie, necessarie per identificare la persona da riammettere o per controllare se sono adempiute le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo;
- (d)
- scali e itinerari.