Der Schweizerische Bundesrat
und
die Regierung der Republik Moldau,
nachstehend «Vertragsparteien» genannt,
in dem
in der
in Anerkennung des Fernziels eines Regimes der visumfreien Einreise für Staatsangehörige der Republik Moldau,
in der
unter
unter
unter
sind wie folgt übereingekommen:
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Moldova
detti in seguito «le Parti contraenti»,
tenendo presente che dal 1° gennaio 2007 i cittadini della Confederazione Svizzera sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano nella Repubblica di Moldova per un periodo non superiore a 90 giorni nell'arco di 180 giorni o transitano per il suo territorio,
nell'intento di sviluppare ulteriormente le relazioni amichevoli tra di loro e desiderosi di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei rapporti economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio di visti ai cittadini della Repubblica di Moldova,
riconoscendo quale obiettivo a lungo termine l’introduzione dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini della Repubblica di Moldova,
riconoscendo che la facilitazione in materia di visti non deve agevolare l’immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,
tenendo conto dell’Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen,
tenendo conto dell’Accordo firmato a Chisinau il 6 novembre 20033 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio (in seguito «Accordo bilaterale sui visti del 2003»),
tenendo conto dell’Accordo tra la Repubblica di Moldova e la Comunità europea di facilitazione del rilascio dei visti firmato il 10 ottobre 2007,
hanno convenuto quanto segue:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.