I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti, a seconda dei casi. Per la comunicazione, il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico, le autorità competenti della Confederazione Svizzera si attengono alla loro legislazione nazionale pertinente e le autorità competenti della Repubblica di Macedonia si attengono alla loro legislazione nazionale pertinente.
Si applicano inoltre i seguenti principi:
- (a)
- i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;
- (b)
- i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente Accordo e successivamente non devono essere trattati dall’autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo incompatibile con tali finalità;
- (c)
- i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:
- –
- gli estremi della persona da trasferire e, se del caso, dei membri della sua famiglia (nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),
- –
- il passaporto, la carta di identità o la patente di guida e altri documenti di legittimazione o di viaggio (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),
- –
- scali e itinerari,
- –
- altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo;
- (d)
- i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
- (e)
- i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;
- (f)
- sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte contraente della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;
- (g)
- su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti. Su richiesta, la persona interessata deve essere informata in merito alla trasmissione dei dati che la riguardano e all’uso previsto;
- (h)
- i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;
- (i)
- l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Proteggono i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo dei dati è assicurato per ciascuna Parte contraente da un organo nazionale indipendente e competente.