Beide Vertragsparteien verpflichten sich, Probleme, die bei der Anwendung dieses Abkommens entstehen, einvernehmlich zu lösen. Sie unterrichten sich gegenseitig laufend über die Einreisevoraussetzungen für Angehörige von Drittstaaten.
Le due Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi derivanti dall’applicazione del presente Accordo. Esse si informano reciprocamente e regolarmente sulle disposizioni che disciplinano l’entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.