(1) Jede Vertragspartei übernimmt auf Antrag der anderen Vertragspartei ohne andere als die in diesem Abkommen festgelegten Formalitäten jede Person einer anderen Gerichtsbarkeit, die eine dauernde Aufenthaltsbewilligung besitzt oder im Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei als Flüchtling anerkannt ist.
(2) Die ersuchende Vertragspartei nimmt jede in Absatz (1) genannte Person zurück, wenn nachgewiesen wird, dass sie zum Zeitpunkt der Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der ersuchten Partei keine dauernde Aufenthaltsbewilligung besass oder im Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei nicht als Flüchtling anerkannt war.
(1) Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta dell’altra Parte contraente, senza ulteriori formalità se non quelle previste dal presente Accordo, qualsiasi persona soggetta ad un’altra giurisdizione, titolare di un permesso di dimora permanente oppure alla quale è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato sul territorio della Parte contraente richiesta.
(2) La Parte contraente richiedente riammette ogni persona menzionata nel capoverso (1), se è comprovato che, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiesta, tale persona non era in possesso di un permesso di dimora permanente oppure non le era stato riconosciuto lo statuto di rifugiato sul territorio della Parte contraente richiesta.
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