Die beiderseitigen Angehörigen bleiben hinsichtlich der Militärpflicht den Gesetzen des Heimatstaates unterworfen. In dem Staate der Niederlassung sind sie von allen hierauf bezügliche Leistungen befreit.
Per quanto riguarda l’obbligo di servizio militare gli attinenti sia dell’una sia dell’altra Parte rimangono soggetti alle leggi dello Stato d’origine. Nello Stato del domicilio sono esenti da ogni prestazione relativa.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.