1. Unter Vorbehalt von Absatz 2 dieses Artikels ist für die Rückführung einer rückzuübernehmenden Person aufgrund einer Verpflichtung nach Artikel 3 bei der zuständigen Behörde des ersuchten Staates ein Rückübernahmegesuch zu stellen.
2. Wenn die rückzuübernehmende Person ein gültiges Reisedokument und, im Fall von Drittstaatsangehörigen, ein gültiges Visum für die Einreise in das Hoheitsgebiet des ersuchten Staates besitzt, kann die Rückführung der betreffenden Person erfolgen, ohne dass der ersuchende Staat der zuständigen Behörde des ersuchten Staates einen Rückübernahmeantrag übermitteln muss.
Der vorstehende Unterabsatz berührt nicht das Recht der betreffenden Behörden, die Identität der rückübernommenen Personen an der Grenze zu überprüfen.
1. Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere secondo uno degli obblighi di cui all’articolo 3 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.
2. Se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio valido e, nel caso di cittadini di Paesi terzi, di un visto valido per entrare nel territorio dello Stato richiesto o di un permesso di soggiorno rilasciato da quest’ultimo, il suo rinvio può essere effettuato senza che lo Stato richiedente debba presentare una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.
Il sottoparagrafo precedente non pregiudica il diritto delle autorità competenti di verificare alla frontiera l’identità della persona da riammettere.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.