Jegliche Änderungen dieses Abkommens werden zwischen den Vertragsparteien auf diplomatischem Weg vereinbart. Diese Änderungen treten gemäss dem in Artikel 10 bezeichneten Verfahren in Kraft.
Qualsiasi modifica del presente Accordo è convenuta tra le Parti contraenti per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore conformemente alle procedure di cui all’articolo 10.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.