1. Die Staatsangehörigen beider Staaten, die einen gültigen nationalen
2. Familienangehörige der in Absatz 1 bezeichneten Personen, die Staatsangehörige des Entsendestaates und Inhaberinnen und Inhaber eines gültigen nationalen Diplomaten-, offiziellen oder Dienstpasses sind, profitieren von denselben Leistungen, sofern sie im gemeinsamen Haushalt leben und vom Empfangsstaat als Familienangehörige mit einem Recht auf den Aufenthalt bei den Personen nach Absatz 1 anerkannt werden.
1. I cittadini di ciascuno Stato, che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede, possono entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi e uscirne senza visto per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica in anticipo per via diplomatica allo Stato accreditatore il titolo e la funzione delle persone summenzionate.
2. I familiari delle persone di cui al paragrafo 1, che sono cittadini dello Stato accreditante e titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido, beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.